IL RETTORE Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo delle Universita' per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, con la quale sono stati istituiti i diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, con il quale sono stati inseriti nell'ordinamento didattico universitario gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario del settore dell'ingegneria; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il quale sono stati istituiti diplomi universitari presso facolta' universitarie, tra le quali la facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico di Milano (consiglio di facolta' di ingegneria del 27 febbraio 1992, senato accademico del 12 marzo 1992, consiglio di amministrazione del 26 marzo 1992); Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 luglio 1992; Visto l'accoglimento integrale dei suggerimenti del Consiglio universitario nazionale (di cui alla citata seduta del 23 luglio 1992), da parte degli organi accademici (senato accademico del 22 settembre 1992, consiglio di facolta' del 24 settembre 1992); Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso. Gli articoli da 41 a 52 che seguono, sono aggiunti con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, gia' esistenti in statuto. Capitolo II CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI Art. 41 (Durata degli studi, corsi di diploma). - 1. La facolta' di ingegneria conferisce i seguenti diplomi universitari (D.U.), di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341: a) nel settore industriale: in ingegneria meccanica (Lecco). b) nel settore dell'informazione: in ingegneria informatica e automatica (Como e Cremona). c) intersettoriale: in ingegneria biomedica; in ingegneria logistica e della produzione (Lecco). 2. L'iscrizione ai corsi di D.U. e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90. Art. 42 (Orientamenti). - 1. Allo scopo di permettere l'approfondimento in particolari campi di competenze sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di D.U. di cui all'art. 41 possono essere articolati in orientamenti definiti dalla facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di D.U. se esistenti, all'atto della emanazione del regolamento didattico dei D.U. 2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Diplomato in ingegneria ..............." con la specificazione del corso di diploma seguito. Art. 43. (Ordinamento didattico dei corsi di D.U.). - 1. La durata degli studi dei corsi di D.U. in ingegneria e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico dei corsi di D.U. 2. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico (m.d.) che comprende un'attivita' didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, etc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potra' essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. 3. Complessivamente (sui tre anni di corso) l'attivita' didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno del Politecnico, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni. 4. L'attivita' di tirocinio potra' essere ritenuta equivalente al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per il conseguimento del titolo. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. 5. La copertura dei m.d. e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' a professori di ruolo o ricercatori confermati che faranno parte della commissione di esame. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne e' possibile ricorrere a professori a contratto, con le modalita' previste dallo statuto del Politecnico. 6. Per realizzare un'efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti, come regolari, non superiore, di norma, alle cento unita'. 7. Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti. La facolta' nello stabilire le prove di valutazione degli studenti fara' ricorso a criteri che prevedano l'obbligatorieta' del sostenere la valutazione, la globalita' e continuita' dell'accertamento, nonche' l'accorpamento delle prove di valutazione in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. Art. 44 (Esame di diploma). - 1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver seguito insegnamenti scelti nel rispetto di quanto previsto nel piano degli studi e superato i relativi esami per il numero di m.d. proposto da ciascun corso di D.U. ed approvato dal consiglio di facolta'. Il numero minimo di m.d. non potra' essere inferiore a 30. 2. Il numero degli esami necessari per essere ammesso all'esame di diploma non potra' essere superiore a 21, tenendo conto del rispetto dei vincoli sui m.d. e sul numero di ore di didattica di cui all'art. 43. 3. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto. Art. 45 (Regolamento didattico dei D.U.). - 1. Il consiglio di facolta' determina con apposito regolamento: a) l'articolazione dei corsi di D.U. in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/90; b) il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli del numero di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici; c) i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo. 2. Il consiglio di facolta' definisce, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facolta' se vigenti, e su proposta del competente consiglio di corso di diploma se esistente la denominazione degli insegnamenti da attivare sia per quanto riguarda i m.d. obbligatori di cui all'art. 46, art. 47, art. 48 e art. 49, sia per quelli di orientamento, sia infine per quelli a scelta, necessari per raggiungere il numero minimo di m.d. che consente l'accesso all'esame di diploma, secondo quanto stabilito all'art. 44. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del corso di diploma e non sia mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con m.d. appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara' diversa da quelle riportate nei gruppi stessi. Art. 46 (Moduli didattici del corso di D.U. in ingegneria biomedica). - 1. Per il conseguimento del D.U. in ingegneria biomedica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 44 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari: 1-4 4 m.d. A011 Algebra e logica matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica 5-6 2 m.d. B011 Fisica generale B030 Struttura della materia 7 1 m.d. C060 Chimica 8 1 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 9 1 m.d. I270 Ingegneria economico-gestionale H150 Estimo 10-11 2 m.d. E060 Fisiologia umana 12-14 3 m.d. I261 Bioingegneria elettronica I262 Bioingegneria meccanica I263 Bioingegneria chimica 15 1 m.d. I030 Fluidodinamica 16 1 m.d. I042 Macchine e sistemi energetici I050 Fisica tecnica 17 1 m.d. I070 Meccanica applicata alle macchine I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 18 1 m.d. I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali I263 Bioingegneria chimica 19 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 Macchine e azionamenti elettrici 20 1 m.d. I210 Elettronica 21-22 2 m.d. I230 Telecomunicazioni I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 23 1 m.d. I240 Automatica Art. 47 (Moduli didattici del corso di D.U. in ingegneria informatica e automatica). - 1. Per il conseguimento del D.U. in ingegneria informatica e automatica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 44 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari. 1-4 4 m.d. A011 Algebra e logica matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica 5-6 2 m.d. B011 Fisica generale B030 Struttura della materia 7 1 m.d. C060 Chimica 8 1 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 9 1 m.d. I270 Ingegneria economico-gestionale H150 Estimo 10 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 11 1 m.d. I210 Elettronica 12 1 m.d. I220 Campi elettromagnetici I230 Telecomunicazioni 13 1 m.d. I240 Automatica 14-15 2 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 16-17 2 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 18 1 m.d. A042 Ricerca operativa 19 1 m.d. I240 Automatica 20-23 4 m.d. I240 Automatica I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni Art. 48 (Moduli didattici del corso di D.U. in ingegneria logistica e della produzione). - 1. Per il conseguimento del D.U. in ingegneria logistica e della produzione tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 44 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari. 1-4 4 m.d. A011 Algebra e logica matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica 5-6 2 m.d. B011 Fisica generale B030 Struttura della materia 7 1 m.d. C060 Chimica 8 1 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 9 1 m.d. I270 Ingegneria economico-gestionale H150 Estimo 10 1 m.d. I050 Fisica tecnica 11 1 m.d. H071 Scienza delle costruzioni I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 12 1 m.d. I070 Meccanica applicata alle macchine I090 Disegno industriale 13-14 2 m.d. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione 15 1 m.d. I110 Impianti industriali meccanici 16 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 Macchine e azionamenti elettrici I190 Sistemi elettrici per l'energia 17 1 m.d. I210 Elettronica 18-19 2 m.d. I240 Automatica I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 20 1 m.d. A042 Ricerca operativa 21 1 m.d. I270 Ingegneria economico-gestionale 22 1 m.d. I042 Macchine e sistemi energetici I190 Sistemi elettrici per l'energia 23 1 m.d. I110 Impianti industriali meccanici I023 Impianti e sistemi aerospaziali I153 Impianti chimici I190 Sistemi elettrici per l'energia Art. 49 (Moduli didattici del corso di D.U. in ingegneria meccanica). - 1. Per il conseguimento del D.U. in ingegneria meccanica tra i m.d. previsti nel rispetto del precedente art. 44 devono essere obbligatoriamente compresi i seguenti, indicati per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari. 1-4 4 m.d. A011 Algebra e logica matematica A012 Geometria A021 Analisi matematica A022 Calcolo delle probabilita' A030 Fisica matematica A041 Analisi numerica e matematica applicata P041 Statistica 5-6 2 m.d. B011 Fisica generale B030 Struttura della materia 7 1 m.d. C060 Chimica 8 1 m.d. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni 9 1 m.d. I270 Ingegneria economico-gestionale H150 Estimo 10 1 m.d. H071 Scienza delle costruzioni I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 11 1 m.d. I070 Meccanica applicata alle macchine I090 Disegno industriale 12 1 m.d. I050 Fisica tecnica I030 Fluidodinamica I152 Principi di ingegneria chimica 13 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 14 1 m.d. I042 Macchine e sistemi energetici 15 1 m.d. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione I130 Metallurgia I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche 16 1 m.d. H011 Idraulica I030 Fluidodinamica 17 1 m.d. I050 Fisica tecnica 18 1 m.d. I042 Macchine e sistemi energetici 19 1 m.d. I070 Meccanica applicata alle macchine 20 1 m.d. I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine 21 1 m.d. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione 22 1 m.d. I110 Impianti industriali meccanici 23 1 m.d. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche I180 Macchine e azionamenti elettrici Art. 50 (Nomi degli insegnamenti attivabili). - 1. Gli insegnamenti dei vari corsi di D.U. che possono essere impartiti nella facolta' di ingegneria sono articolati in raggruppamenti disciplinari a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1989 inclusi nella tabella F allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica e successive modifiche, e, nel caso di insegnamenti integrati di moduli o parti di moduli appartenenti a differenti gruppi disciplinari, tali insegnamenti avranno denominazioni stabilite dalla facolta' sulla base del contenuto dell'insegnamento stesso. Art. 51 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - 1. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di D.U. di cui all'art. 41 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186). 2. Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di D.U., e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di D.U., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera' inoltre sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici necessari per conseguire la laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di D.U., sara' di regola il terzo. 3. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di D.U. o da un corso di laurea ad un corso di D.U., sempre della facolta' di ingegneria, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Particolare attenzione sara' rivolta dalla facolta' sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea che a coloro che avessero interrotto gli studi di un corso di laurea in ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma. 4. I corsi di D.U. di cui all'art. 41 e quelli di laurea (o loro indirizzi) aventi identica denominazione di cui all'art. 17 del presente statuto, sono considerati strettamente affini secondo la seguente tabella di corrispondenza: Diploma universitario in ingegneria Laurea in ingegneria Meccanica Meccanica Logistica e della produzione Gestionale Informatica e automatica Informatica Biomedica Elettronica o Meccanica (indirizzi biomedici) 5. La facolta' nel riconoscere gli studi nel corso di D.U. per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualita', comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi sia gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano in numero maggiore di norma, rispettivamente di quattro e di quattordici. La facolta' dovra', quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi. Art. 52 (Norme transitorie). - 1. La facolta' esaminera' i curric- ula degli allievi che hanno frequentato nel 1991/92 il primo anno delle scuole dirette a fini speciali in organizzazione della produzione di Lecco e in informatica di Cremona ai fini dell'ammissione al secondo anno dei D.U. secondo la seguente tabella di corrispondenza: Scuole dirette a fini Orientamento D.U. ingegneria speciali Organizzazione della Logistico e pro- Logistica e pro- produzione duzione duzione Meccanico Meccanica Informatica Informatica e automatica 2. La facolta' in attesa del regolamento dei corsi di D.U. previsto all'art. 45 definira': a) l'articolazione di ciascun anno di corso; b) gli obblighi di frequenza dei corsi; c) le modalita' di iscrizione agli anni successivi al primo; d) in caso di esito negativo dell'accertamento nel numero minimo di moduli richiesti per l'iscrizione all'anno successivo, le modalita' di iscrizione come ripetente. Milano, 20 ottobre 1992 Il rettore: MASSA